Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, l. n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), l. n. 183/2010 , non si applica all’azione del lavoratore intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta, inviata da quest’ultimo, equipollente ad un atto di recesso.