Nel procedimento di verificazione svolto nel giudizio amministrativo (nel quale il principio del contraddittorio si realizza con la possibilità delle parti di prendere posizione sulla relazione di verificazione, mediante il deposito di apposita memoria difensiva nei termini di legge), l’eventuale difetto del contraddittorio non configura eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, non traducendosi nella violazione di una norma prescrittiva di forme processuali né integrando una fattispecie di nullità.