Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 57, comma 3, secondo periodo, d.lg. 26 ottobre 1995, n. 504, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede una data certa di inizio della decorrenza del termine di prescrizione delle obbligazioni tributarie e delle sanzioni correlate al loro inadempimento nel caso di comportamenti omissivi del contribuente. La Corte, pur rilevando l’inadeguatezza del regime tuttora dettato dall’art. 57, comma 3, secondo periodo, t.u. accise, segnatamente rispetto alle esigenze poste dall’art. 24 Cost., ha tuttavia evidenziato come a essa non possa porre rimedio; è, infatti, rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, anche in forza del principio della polisistematicità dell’ordinamento tributario, il ragionevole adattamento ai vari tributi di istituti comuni, quali la prescrizione e la decadenza della pretesa fiscale, combinandole e modulandole in relazione agli specifici interessi di volta in volta coinvolti. Nel dichiarare l’inammissibilità delle questioni in esame la Corte non si esime dal sottolineare che quanto evidenziato in ordine al diritto di difesa rende ineludibile un tempestivo intervento legislativo volto a porvi rimedio.
Corte Costituzionale, 26/10/2021, n.200 Accise sull’energia elettrica: inammissibile la questione di legittimità sulla mancanza di un termine certo da cui far decorrere la prescrizione, tuttavia è ineludibile un intervento del Legislatore.
Mario Cigliano2021-10-30T22:14:39+00:00Ottobre 30th, 2021|Categorie: Corte Costituzionale|Tag: TRIBUTI|