Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l’opposizione all’atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall’amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall’art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall’art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall’art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell’avviso di accertamento il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.