Nell’azione di responsabilità per mala gestio promossa nei confronti dell’amministratore di fatto di un società poi fallita, il danno risarcibile può essere determinato e liquidato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l’attivo liquidato in sede fallimentare, quale plausibile parametro per una liquidazione equitativa, purché sia stato allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e siano state indicate le ragioni che hanno impedito l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell’amministratore.
CASSAZIONE CIVILE , SEZ. VI , 22/09/2021 , N. 25664 – SULLA DETERMINAZIONE DEL DANNO PROVOCATO DALLA MALA GESTIO DELL’AMMINISTRATORE DI FATTO DI UNA SOCIETÀ DICHIARATA FALLITA
Mario Cigliano2021-09-29T11:16:28+00:00Settembre 25th, 2021|Categorie: Cassazione civile|Tag: SOCIETA'|