In tema di fideiussioni omnibus, laddove sia accertato che le clausole del contratto siano il frutto o, meglio, l’estrinsecazione di un’intesa illecita ex art. 2 L. n. 287/1990, può configurarsi oltre al rimedio del risarcimento dei danni anche quello civilistico della nullità e ciò ai sensi dell’art. 1418, co. 1, c.c., per contrarietà diretta alle norme imperative di ordine pubblico economico: il contratto diventa lo “sbocco” dell’intesa vietata, lo strumento cioè attraverso il quale si realizzano gli effetti dell’illecito anticoncorrenziale, sicchè esso stesso è colpito da nullità, ponendosi in contrasto con la disciplina posta a tutela della concorrenza.