T.A.R. , Roma , sez. I , 10/05/2021 , n. 5416
ORDINAMENTO PENITENZIARIO
Diritto del Comandante del reparto della Polizia Penitenziaria alla concessione dell’alloggio di servizio.
La concessione dell’alloggio di servizio al Comandante del reparto della Polizia Penitenziaria, pur inquadrandosi nel genus delle concessioni amministrative di godimento di un bene pubblico appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, è correlata con il rapporto di impiego nelle peculiari connotazioni che esso assume in ambito della specifica Forza di Polizia, con la necessità di pronta e immediata presenza nel luogo di svolgimento dei servizi di istituto; di conseguenza, una volta intervenuto il trasferimento d’ufficio del sopraindicato personale nella nuova sede con l’incarico di Comandante del reparto, il godimento dell’immobile da parte dello stesso è causalmente connesso al rapporto, con una valenza economica specifica integrativa del trattamento economico di attività, e l’Amministrazione ha il dovere di procurarne la disponibilità. Tale diritto all’alloggio sorge per lo specifico dipendente, come prescritto dall’art. 2, d.P.R. n. 314/2006, fin dal momento dell’assunzione del servizio nella sede di assegnazione d’ufficio e configura un vantaggio economico anche nel caso in cui il titolare dell’incarico non sia immesso nella disponibilità di detto alloggio per fatto de…