Ecco uno stralcio della sentenza:
“….12. Seguendo la tassonomia propria delle questioni (secondo le coordinate ermeneutiche dettate dall’Adunanza plenaria n. 5 del 2015), in ordine logico è prioritario l’esame della questione di natura processuale concernente lasussistenza dei presupposti e delle condizioni per la proposizione e la procedibilità del ricorso di primo grado e dei successivi atti di motivi aggiunti.
13. Nel processo amministrativo sussiste il potere del giudice di appello di rilevare ex officio , e dunque anche al di là del rilievo della parte che propone l’appello (Consiglio di Stato,Adunanza plenaria n. 4 del 2018)…Nel caso di specie, comunque, la mancata impugnazione degli atti conclusivi della procedura è stata puntualmente eccepita dal controinteressato..
14. L’oggetto del gravame ha riguardato gli atti di composizione della Commissione esaminatrice del concorso, avendo manifestato, il ricorrente, l’interesse giuridico e personale a farne parte.
15. In considerazione di ciò, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare (con ricorso separato o con motivi aggiunti) i successivi atti emanati dalla Commissione esaminatrice, in quanto manifestazione rilevante all’esterno dell’attività e dei lavori svolti dall’organo al quale il ricorrente medesimo avevainteresse a fare parte per svolgere i relativi compiti.
Sotto questo profilo, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di sessanta giorni… gli atti finali della procedura direttamente imputabili all’organo collegiale…
17…la questione rilevante non riguarda di per sé la completezza del contraddittorio (non vi è dubbio che finché dura il concorso e non si nomina il vincitore), bensì la persistenza dell’interesse a ricorrere rispetto alle conclusioni rassegnate in primo grado, assumendo portata dirimente proprio la mancata impugnazione dell’atto finale che ha decretato la conclusione dell’attività dell’organo.
18. In definitiva, quando, come nel caso di specie, si censura la legittimità della composizione di una Commissione esaminatrice e si palesa l’interesse giuridicamente rilevante a farne parte e a compiere la relativa attività, mediante reintegrazione nel posto di componente dal quale si era stati estromessi, ai fini della sussistenza del perdurante interesse al ricorso, è onere della parte ricorrente impugnare anche i successivi atti compiuti dalla Commissione, ed in particolare l’atto finale e conclusivo dei lavori”.