Cassazione civile , sez. I , 16/04/2021 , n. 10112.
Obbligo informativo della banca in tema di intermediazione finanziaria.
In tema di contratti di intermediazione finanziaria, l’esperienza dell’investitore non esclude l’obbligo informativo della banca. Pertanto, anche se l’ordinante è un risparmiatore esperto, sussiste sempre l’obbligo della banca di fornire, in qualità di intermediario finanziario, informazioni sui titoli da acquistare. A sottolinearlo è la Cassazione respingendo il ricorso di Banca 121 (ora Mps) contro la condanna a pagare a titolo di risarcimento 165mila euro a un proprio cliente per inadempimento degli obblighi informativi rispetto ad un contratto di investimento stipulato nel 1996.