La realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo della quota del contributo di costruzione relativa agli oneri di urbanizzazione è regolata principalmente dal Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia” e dal D.lgs. 50/2016 “Codice appalti pubblici” e negli ultimi anni ha subito numerose modifiche.
L’art. 16, comma 2 del Testo Unico Edilizia prevede che “A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione… con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune”.
Per gli interventi da realizzarsi mediante piano attuativo, il riferimento principale è invece l’art. 28, comma 5 della Legge 1150/1942 in tema di convenzioni di lottizzazione, ma applicabile in via generale a tutte le tipologie di convenzioni urbanistiche.
Premesso che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono individuate nell’art. 16, commi 7, 7-bis e 8 del TUE, la loro realizzazione è assoggettata alle norme pubblicistiche e regolata dal Codice appalti. In particolare:
l’art. 1 del Codice appalti disciplina le opere, sia primarie che secondarie, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (dal 1° gennaio 2020 pari a 5.350.000 € ai sensi del Regolamento UE 1829/2019);
l’articolo 36 del Codice disciplina le opere di urbanizzazione il cui valore si colloca al di sotto della soglia comunitaria. Si evidenzia che per le opere di urbanizzazione primaria, sotto soglia comunitaria, funzionali all’intervento di trasformazione urbanistica del territorio, l’art. 16, comma 2-bis del Dpr 380/2001 prevede l’esecuzione diretta da parte del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione quindi il Codice appalti.
Come ribadito di recente anche nelle Linee Guida ANAC n. 4 in tema di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, la determinazione del valore delle opere da realizzarsi a scomputo deve avvenire in conformità a quanto previsto dell’art. 35 del Codice che disciplina i metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.
Valga comunque rilevare che è opportuno verificare anche la disciplinare secondaria/amministrativa (Delibere/Determine Comunali) che, spesso, comunque, in questa materia prevedono l’applicazione della procedura negoziata di cui all’art. 63 Dlgs 50/2016.