Ecco cosa dice la Suprema Corte (Cassazione civile sez. trib., 16/01/2023, (ud. 27/09/2022, dep. 16/01/2023), n.1035.
Ebbene, nel merito non trova accoglimento l’invocata nullità dell’atto impositivo per mancato rispetto del contraddittorio endo-procedimentale. Secondo la giurisprudenza di legittimità solo per i tributi “armonizzati” -in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali-l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endo-procedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto. Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa. Per quelli “non armonizzati”, non è invece rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, che pertanto sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Sez. U, 9 dicembre 2015, n. 24823). Si tratta di un orientamento consolidato, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, e al quale anche questo collegio intende dare continuità.
Dal perimetro dell’obbligo del contraddittorio restano dunque fuori le imposte non armonizzate, quando non espressamente prescritto dalla specifica legislazione. Nel caso di specie, anche volendo considerare, come ha specificato nella memoria difensiva la difesa della società, che l’avviso d’accertamento sia stato emesso all’esito di una verifica presso i locali della contribuente, l’atto impositivo ha riguardato la sola Ires e non imposte armonizzate, né le modalità d’accertamento rientrano tra quelle per le quali espressamente il Legislatore ha previsto l’instaurarsi di un contraddittorio endo-procedimentale.