Comm. trib. reg. , Lazio , sez. III , 12/09/2022 , n. 3775
L’ art. 58, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 deve essere interpretato nel senso che è prevista la produzione di nuovi documenti in sede di appello, allorquando la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio, i documenti possono essere liberamente prodotti anche in sede di appello pur se preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado.