INTERESSANTE SENZA DELLA SUPREMA CORTE IN MATERIA DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO IN CASO DI AZIONE DI RESPONSABILITA’ VERSO PIU’ CONVENUTI DOMICILIATI IN STATI CONTRAENTI DIVERSI.
Cassazione civile , sez. un. , 29/04/2022 , n. 13593
In tema di giurisdizione del giudice italiano, l’art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, secondo cui una persona domiciliata in uno Stato contraente può essere evocata in giudizio, in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, a condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unitaria per evitare il rischio di giungere a decisioni contrastanti, è applicabile anche in caso di azione di responsabilità, intrapresa dai creditori sociali nei confronti degli amministratori e dei sindaci della società debitrice, allorché, pur non determinandosi una situazione di litisconsorzio necessario, le condotte contestate siano addebitabili sia alle scelte gestorie dell’organo amministrativo sia all’omessa vigilanza degli organi di controllo.