Corte giustizia UE , sez. X , 07/07/2022 , n. 264
Il consumatore deve essere liberato dall’onere di dover determinare il vero produttore dell’oggetto acquistato e difettoso al fine di proporre la sua domanda di risarcimento del danno. Apponendo sul prodotto di cui trattasi il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona/società che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità; pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, il che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo.