Sui componenti del consiglio di amministrazione di una società, ovvero l’amministratore delegato unico, nonché quelli del Collegio sindacale, grava un dovere di vigilanza sul regolare andamento della società, la cui violazione comporta una responsabilità solidale salvo che non provino di non aver potuto impedire il fatto. Tale prova non è data adducendo che che le operazioni integranti l’illecito siano state poste in essere, con ampia autonomia, da un altro soggetto che abbia agito per conto della società.