Nel difetto della sottoscrizione della convenzione integrativa per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo, proprio al fine di sopperire a tale mancanza si è addivenuti con la Pubblica Amministrazione alla sottoscrizione “ex post” di una Delibera per “facta concludentia”, sul seguente assunto:”…che i lavori dell’ultimo stralcio sono terminati…e che dalle Commissioni di Collaudo nominate è emerso che le OO.PP. sono state ultimate e sono stati assolti correttamente tutti gli obblighi connessi alla esecuzione delle OO.PP affidate a scomputo…per cui il contratto tra Consorzio e l’Amministrazione è da ritenersi concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione ex art. 1327 c.c., avendo tutti gli operatori eseguito le OO.PP previste, versato per le quote di competenza sia il contributo dell’8% ex L.27/90, sia il contributo per i PP.SS.”
La Pubblica Amministrazione con fare lungimirante in applicazione dei generali principi del buon andamento e dell’efficienza ha risolto egregiamente una questione amministrativa mediante l’applicazione del generale principio civilistico dell’art. 1327 c.c. secondo cui”: Qualora, su richiesta del proponente o per la natura dell’affare o secondo gli usi, la prestazione debba eseguirsi senza una preventiva risposta, il contratto è concluso nel tempo e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione.”
C’è sempre una soluzione!