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Il Tribunale con provvedimento del 2.11.2022, in accoglimento della nostra Istanza ex art. 281 sexies c.p.c., ha deciso di fissare direttamente udienza di discussione.
Nel caso di specie, sul presupposto di “precedenti” in termini con la fattispecie, stante peraltro la “connessione” oggettiva sotto il profilo della “comunanza dei temi trattati”, ha revocato l’ordinanza con la quale era stata disposta istruttoria, fissando udienza ex art. 281 sexies cpc in modalità “cartolare”, sulla base della “attendibilità” di quanto dedotto.
Ancora una volta un risultato!!