Considerata la potenziale natura tributaria del prelievo di cui agli extraprofitti, accanto alle ordinarie vie giurisdizionali di impugnativa dinanzi al Giudice amministrativo, occorre valutare se non possibile procedere anche dinanzi al Giudice Tributario, formulando contestualmente domande di merito e cautelari di sospensione.
Valga all’uopo citare interessante sentenza della Suprema Corte di Cassazione che può avvalorare tali considerazioni nell’ambito della configurazione degli “atti di prelievo” quali atti “atipici” comunque impugnabili.
Cassazione civile , sez. trib. , 08/04/2022 , n. 11481
“In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’ art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 , non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia, non esclude l’onere di impugnare successivamente l’atto impositivo tipico, per evitare il consolidamento della pretesa dell’ente impositore, tanto che l’impugnazione dell’atto tipico fa venir meno l’interesse alla decisione sull’atto impugnato in via facoltativa. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnazione della fattura commerciale, con cui il gestore del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani aveva richiesto il pagamento della T.I.A., avendo il contribuente successivamente impugnato anche l’ingiunzione di pagamento che l’aveva sostituita)”