L’interesse all’installazione, nonostante il dissenso di alcuni condòmini, dell’impianto di ascensore è funzionale al perseguimento di finalità non limitabili alla sola tutela delle persone versanti in condizioni di minorazione fisica, ma individuabili anche nell’esigenza di migliorare la fruibilità dei piani alti dell’edificio da parte dei rispettivi utenti, apportando una innovazione che, senza rendere talune parti comuni dello stabile del tutto o in misura rilevante inservibili all’uso o al godimento degli altri condòmini, faciliti l’accesso delle persone a tali unità abitative, in particolare di quelle meno giovani (fattispecie in cui l’installazione di un ascensore, seppure di dimensioni ridotte, comportava una riduzione dell’ampiezza della scala, generando un disagio veramente minimo nell’uso quotidiano della stessa).
L’INTERESSE ALL’INSTALLAZIONE DI ASCENSORI E’ FUNZIONALE AL PERSEGUIMENTO DI FINALITA’ “SUPERIORE” EXTRA INDIVIDUALE PER IL MIGLIORAMENTO DELLE FRUIBILITA DEI PIANI ALTI. Cassazione civile , sez. II , 14/06/2022 , n. 19087
Mario Cigliano2023-01-04T18:08:18+00:00Gennaio 4th, 2023|Categorie: Ambiente e Paesaggio|Tag: ASCENSORE, CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI UE, Cassazione, COSTITUZIONE, DIRITTI, FINALITA' SUPERIORE, INSTALLAZIONE, PIANI ALTI, QUALITA' DELLA VITA|