L’allegato IV, punto 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di « ristrutturazione e [di] riparazione di abitazioni private », ai sensi di tale disposizione, i servizi di riparazione e di ristrutturazione di ascensori di immobili ad uso abitativo, ad esclusione dei servizi di manutenzione di ascensori di tale tipo.
Corte giustizia UE sez. VI, 05/05/2022, n.218 ALLE RIPARAZIONI E RISTRUTTURAZIONI DI ASCENSORI IN ABITAZIONI PRIVATE SI APPLICA L’IVA RIDOTTA.
Mario Cigliano2023-01-04T18:02:57+00:00Gennaio 4th, 2023|Categorie: Cassazione civile|Tag: ASCENSORI, Cassazione, CIVILE, CONTRIBUENTE, CORTE GIUSTIZIA UE, IMMOBILI AD USO PRIVATO, IMPOSTA VALORE AGGIUNTO, IVA, IVA RIDOTTA, NORME, OPERE, TRIBUTARIO, TRIBUTI|