Bisogna essere molto accordi quando si riceve qualcosa da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti, pur, se non si riceva la cartella di pagamento perchè si era “assenti” quando l’ufficiale giudiziario ha provato a notificarla; la cartella si considera come ricevuta dal momento in cui perviene la raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la Casa Comunale.
Ciò ai sensi di quanto previsto dall’ art. 140 c.p.c. – da leggere in combinato disposto con l’art. 60 del d.p.r. n. 600 del 1973 e con l’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 -, tra cui va incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione.