ANCORA UNA VITTORIA DELLO STUDIO! La Corte di Giustizia di 1° grado del Lazio da atto della nullità dell’ingiunzione fiscale avente ad oggetto cinque annualità IMU, sul presupposto del difetto di notifica dell’atto presupposto ovvero dell’Avviso di Accertamento/Liquidazione dell’imposta.

Sul punto il Giudice, accogliendo la nostra eccezione, ha evidenziato che rileva "la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14361 del 30 giugno 2011, con cui la Consulta ha statuito che: “Nullo l'atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto”. Secondo la Cassazione, tale nullità può essere fatta valere dal cittadino

NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO

Bisogna essere molto accordi quando si riceve qualcosa da parte dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, pur, se non si riceva la cartella di pagamento perchè si era "assenti" quando l'ufficiale giudiziario ha provato a notificarla; la cartella si considera come ricevuta dal momento in cui perviene la raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la Casa Comunale.

2022-11-20T13:17:52+00:00Novembre 20th, 2022|Categorie: Tributario|Tag: |
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