ANCORA UNA VITTORIA DELLO STUDIO! La Corte di Giustizia di 1° grado del Lazio da atto della nullità dell’ingiunzione fiscale avente ad oggetto cinque annualità IMU, sul presupposto del difetto di notifica dell’atto presupposto ovvero dell’Avviso di Accertamento/Liquidazione dell’imposta.

Sul punto il Giudice, accogliendo la nostra eccezione, ha evidenziato che rileva "la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14361 del 30 giugno 2011, con cui la Consulta ha statuito che: “Nullo l'atto successivo in presenza di omessa o irrituale notifica dell'atto presupposto”. Secondo la Cassazione, tale nullità può essere fatta valere dal cittadino