Ancora una vittoria dello scrivente studio Legale.
Il Giudice in un interessante vicenda ha così statuito:”…Quanto osservato induce a concludere nel senso che, inoperativa la regola derogatoria posta dall’art. 41, comma 1, T.U.B., non possa che riespandersi la disciplina generale del codice di rito che, all’art. 479, impone la notificazione del titolo spedito in forma esecutiva e del precetto, come necessari atti prodromici all’esecuzione forzata. La mancata notifica del titolo esecutivo determina un vizio formale dell’atto di precetto, conseguentemente affetto da nullità (si veda Cass. 753/200″.
Nel caso di specie, infatti, nell’atto di mutuo in questione era inserita la seguente clausola:”Al mutuo regolato dal presente contratto non è applicabile la normativa in tema di credito fondiario di cui agli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385” (pag. 6).”.
Alla luce di ciò ed in accoglimento di quanto dedotto il Giudice ha evidenziato che:”…Insegna l’art. 1367 c.c. che nel dubbio, il contratto o le singole clausole vanno interpretati nel senso in cui possono avere un qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno…D’Altronde, non si rinviene ragione di pubblico interesse sottesa alla vigente disciplina che possa condurre a ritenerla inderogabile convenzionalmente (si veda a supporto la giurisprudenza che esclude che trattasi di mutuo di scopo, tra cui Cass. 317/2001; Cass. 9511/2007; Cass. 4792/2012; Cass. 28663/2013)”.
Alla luce di ciò il precetto è stato annullato.