Il Tar del Molise, in accoglimento del ricorso proposto dallo scrivente Studio, ha statuito l’obbligo dell’Amministrazione di esibire i documenti di gara con riferimento alla “offerta tecnica”, avente, a dire della controparte, natura “riservata”.
il Giudice amministrativo così motiva la statuizione concernente l’obbligo di esibizione:
“- Dalla disciplina appena ricordata emerge che le informazioni contenute nell’offerta -o fornite a giustificazione dell’offerta medesima- possono rimanere sottratte, in linea di principio, ad ogni forma di divulgazione, subordinatamente, però, alla “motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente” circa la sussistenza di segreti tecnici o commerciali…
-Dal combinato disposto dei commi 5 e 6 del medesimo art. 53, emerge, peraltro, anche la sussistenza di una deroga alla regola generale di esclusione dall’accesso: deroga in forza della quale, nel bilanciamento tra accesso e riservatezza, l’accesso anche alle informazioni contenenti segreti tecnici o commerciali è comunque consentito “ai fini della difesa in giudizio” degli interessi vantati dal concorrente in relazione alla procedura di affidamento del contratto pubblico.
– Anche in tale ipotesi l’ostensione è quindi ammessa, purché sussista la necessità di ottenere la documentazione richiesta ai fini dell’esercizio della tutela in sede giudiziale;
– l’Amministrazione resistente, nel proprio diniego di accesso, a giustificazione della determinazione di ostensione non integrale dell’offerta tecnica si è limitata a recepire in modo acritico la pur generica opposizione formulata dalla controinteressata.
– il mancato accertamento, all’esito dell’apposita valutazione in concreto, dell’esistenza di uno specifico ambito di segretezza industriale/commerciale rende inoperante, nel presente giudizio, il meccanismo di deroga all’obbligo di segretezza imperniato dal comma 6 dell’art. 53 sulla “stretta indispensabilità” dell’ostensione;
– Ove l’Amministrazione non abbia accertato, invero, la ricorrenza di informazioni costituenti segreto tecnico-commerciale, torna ad applicarsi il generale regime ordinario in tema di accesso (come chiarisce il comma 1 del medesimo art. 53), fondato sul più ampio criterio della mera strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla “tutela di interessi giuridicamente rilevanti”…E nel caso di specie la ricorrenza di quest’ultima condizione senz’altro emerge…
Alla luce della disciplina generale posta dagli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 – trovando applicazione l’ampia declinazione ivi prevista del nesso di strumentalità, quale utilità della documentazione richiesta per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante- sussiste quindi appieno l’interesse delle ricorrenti all’integrale ostensione dell’offerta tecnica della controinteressata (cfr. su un caso analogo sempre T.A.R. Molise, n. 60/2022)..”