In tema di esercizio del diritto di cronaca il giornalista ha l’obbligo di controllare l’attendibilità della fonte informativa, a meno che non provenga dall’autorità investigativa o giudiziaria, e di accertare la verità del fatto pubblicato, restando altrimenti responsabile dei danni derivati dal reato di diffamazione a mezzo stampa, salvo che non provi l’esimente di cui all’ art. 59, ultimo comma c.p. , ossia la sua buona fede. A tal fine la cosiddetta verità putativa del fatto non dipende dalla mera verosimiglianza dei fatti narrati, essendo necessaria la dimostrazione dell’involontarietà dell’errore, dell’avvenuto controllo – con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all’urgenza di informare il pubblico – della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati.
QUANDO E’ CONFIGURABILE L’ESIMENTE DELLA BUONA FEDE PER IL GIORNALISTA? Ecco cosa dice la Suprema Corte. Cassazione civile , sez. I , 07/10/2022 , n. 29265
Mario Cigliano2022-11-21T23:10:14+00:00Novembre 21st, 2022|Categorie: DIFFAMAZIONE|Tag: BUONA FEDE, CRONACA, DIFFAMAZIONE, GIORNALISTA, NOTIZIA|