Cassazione civile sez. I, 16/06/2022, n.19515
Alcune foto e frammenti “non sportivi” del calciatore Gianni Rivera erano state riprodotte all’interno di alcuni Dvd editati dal gruppo Rcs. La Cassazione ha accolto parzialmente, e con rinvio, il ricorso della media company, condannata a pagare 50mila euro quale risarcimento all’ex calciatore e politico, affermando un principio di diritto che amplia il campo di utilizzo delle immagini dei vip: “L’esimente secondo cui non occorre il consenso della persona ritratta in fotografia quando, tra l’altro, la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, ricorre non solo allorché il personaggio noto sia ripreso nell’ambito dell’attività da cui la sua notorietà è scaturita, ma anche quando la fotografia lo ritrae nello svolgimento di attività a quella accessorie o comunque connesse”. “Fermo restando, da un lato, il rispetto della sfera privata in cui il personaggio noto ha esercitato il proprio diritto alla riservatezza, dall’altro, il divieto di sfruttamento commerciale dell’immagine altrui, da parte di terzi, al fine di pubblicizzare o propagandare, anche indirettamente, l’acquisto di beni e servizi”. Per la Cassazione è “eccessivo spingersi sino a sostenere che i ritratti fotografici dei personaggi dello sport, come pure quelli dei protagonisti della musica di consumo o del cinema… possano essere divulgati, senza il loro consenso, anche in contesti del tutto avulsi da quelli che hanno reso noti tali personaggi” in quanto “occorre pur sempre verificare non solo il rispetto del decoro, della convenienza e della reputazione, ma anche quello della sfera di riservatezza che la persona ritratta ha inteso legittimamente proteggere dalle ingerenze altrui”. La corretta applicazione dell’esimente dell’art. 97 L.d.a. rende lecita la divulgazione di ritratti fotografici di personaggi famosi “non solo allorché essi siano raffigurati nell’espletamento dell’attività specifica, come troppo restrittivamente perimetrato dalla Corte milanese, ma anche quando la fotografia li ritrae nello svolgimento di attività accessorie e connesse, che rientrano nel cono di proiezione della loro immagine pubblica”.