Il danno derivante dal malfunzionamento nella chiusura delle porte automatiche del supermercato è extracontrattuale e si prescrive in cinque anni. Lo ha chiarito la Cassazione (n. 16224) respingendo il ricorso di una donna che chiedeva il risarcimento delle lesioni personali subite nel ‘99, quando «era stata violentemente colpita dalle porte a scorrimento automatico, chiusesi all’improvviso», e confermando il dispositivo della Corte di appello che aveva accolto l’eccezione di prescrizione quinquennale. La III Sezione civile ha però corretto il secondo pilastro della motivazione affermando: «La circostanza che l’interesse creditorio assuma connotati diversi da caso a caso, anche nella medesima tipologia di obbligazioni, non consente di ritenere corretta in iure l’affermazione della sentenza impugnata (pur non soggetta a cassazione in quanto conforme a diritto nel dispositivo), secondo cui gli obblighi di protezione possono riscontrarsi unicamente in quelle figure negoziali in cui “l’uso dello spazio è parte della prestazione contrattuale”, mentre essi restano estranei al contratto di vendita, da cui deriverebbero solo gli obblighi tipizzati nell’art. 1476 c.c.». L’esatto adempimento dell’obbligazione richiede che il debitore impieghi la cautela, la prudenza, la cura e la perizia necessarie, in conformità ad oggettivi canoni sociali (articolo 1176, I comma, del Cc) o professionali (articolo 1176, II comma, del Cc) di comportamento, per salvaguardare la persona o i beni del creditore, a prescindere dalla natura del contratto, quando l’esecuzione della prestazione o le modalità di attuazione del rapporto obbligatorio li espongano ad un pericolo di pregiudizio.