VALUTA VIRTUALE COME STRUMENTO DI INVESTIMENTO. Cassazione penale sez. II, 26/10/2022, n.44378.

La valuta virtuale deve essere considerata uno “strumento di investimento” perché consiste in un “prodotto finanziario” e deve dunque essere disciplinata dalle norme in materia di intermediazione finanziaria (articolo 94 e seguenti del Tuf). La II sezione penale, accogliendo il ricorso del Pg, ha disposto un nuovo giudizio in merito al mancato sequestro preventivo di

OBBLIGHI DELL’INTERMEDIARIO FINANZIARIO IN SEDE DI CONCLUSIONE DEL CONRATTO.. RESPONSABILITA’.

Cassazione civile sez. I, 04/11/2022, n.32631 L'obbligo di acquisizione da parte dell'intermediario delle informazioni richieste dall' art. 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 al fine di determinare la profilatura di rischio dell'investitore e la valutazione di adeguatezza delle singole operazioni deve essere adempiuto al momento della conclusione del contratto quadro, non potendo essere sostituito da

2022-11-21T23:40:38+00:00Novembre 21st, 2022|Categorie: Uncategorized|Tag: , , , , |
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