VALUTA VIRTUALE COME STRUMENTO DI INVESTIMENTO. Cassazione penale sez. II, 26/10/2022, n.44378.

La valuta virtuale deve essere considerata uno “strumento di investimento” perché consiste in un “prodotto finanziario” e deve dunque essere disciplinata dalle norme in materia di intermediazione finanziaria (articolo 94 e seguenti del Tuf). La II sezione penale, accogliendo il ricorso del Pg, ha disposto un nuovo giudizio in merito al mancato sequestro preventivo di