Il rifiuto ingiustificato del promittente venditore di concedere l’ accesso all’ immobile promesso in vendita, necessario per la perizia di un tecnico bancario finalizzata all’ ottenimento del mutuo da parte del promissario acquirente, costituisce un grave inadempimento contrattuale. Tale comportamento giustifica il recesso del promissario acquirente, anche se esercitato prima della scadenza del termine per la stipula del contratto definitivo, poiché tale condotta ostruzionistica rende oggettivamente irrealizzabile l’ adempimento dell’ obbligazione principale dell’ acquirente nei tempi previsti. In questo caso, il promissario acquirente ha diritto di esigere il doppio della caparra confirmatoria versata. L’ obbligo di cooperazione del promittente venditore, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, include anche la concessione di tale accesso, trattandosi di un atto propedeutico e imprescindibile per l’ istruttoria e la delibera del mutuo.