Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca – a differenza dalla girata con clausola “per incasso”, “per procura”, per “valuta a garanzia” od altra equivalente – comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne valere i relativi diritti, con la conseguenza che l’incasso del denaro pagato dal debitore cartolare soddisfa un credito proprio del cessionario e non del cedente. Ne deriva che, in caso di fallimento del cliente, l’azione revocatoria fallimentare esperibile dal curatore può avere ad oggetto il negozio di sconto bancario, avuto riguardo al tempo della sua conclusione, non anche il pagamento (successivamente) effettuato all’istituto di credito dal debitore cartolare.