Cassazione civile sez. I, 15/11/2018, n.29464 Contratto di sconto bancario con girata piena del titolo dal cliente alla banca e azione revocatoria in caso di fallimento del cliente

Nel contratto di sconto bancario, la girata piena del titolo di credito dal cliente alla banca - a differenza dalla girata con clausola "per incasso", "per procura", per "valuta a garanzia" od altra equivalente - comporta una cessione del credito medesimo, che attribuisce al giratario la proprietà di esso e la connessa legittimazione a farne