La Suprema Corte – alla stregua del generale principio di ragionevolezza – affronta la questione di cui sopra, salvaguardando i generali principi del contraddittorio ex art. 111 Cost. e del giusto processo di cui all’art. 47 del Codice dei Diritti fondamentali dell’unione europea.
Risulterebbe, infatti, del tutto irragionevole un’interpretazione tale da travolgere anche le questioni giuridiche/amministrative, comunque, già coperte da giudicato perché non impugnate in cassazione, o, comunque, perchè non cassate.
Una diversa interpretazione tale da travolgere completamente il processo, venendo a determinare, ad esempio, nel processo tributario, la “reviviscenza” di un avviso di accertamento parzialmente annullato, sarebbe in contrasto anche con i principi del giusto processo di cui agli artt. 6 e 7 CEDU.
Di seguito i principi sostanziali espressi con riferimento al caso di specie dalla Suprema Corte di Cassazione.
In caso di cassazione con rinvio, per erronea applicazione del criterio legale di determinazione del quantum del diritto accertato dalla sentenza impugnata, e di successiva estinzione del giudizio per mancata riassunzione, ai sensi dell’ art. 310, comma 2, c.p.c. resta efficace il giudicato di merito formatosi non solo sull’an del diritto, ma anche sulla parte del quantum non travolta dall’annullamento della sentenza di merito. (Nella specie, in relazione ad una opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la restituzione di somme corrisposte in esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie in tema di retribuzione dei medici specializzandi, pronunciata in un giudizio estintosi in ragione della mancata riassunzione a seguito della cassazione con rinvio di tale pronuncia, la S.C. ha riconosciuto il giudicato nell’accertamento della spettanza del diritto nei limiti quantitativi di cui all’ art. 11 della l. n. 370 del 1999 , residuati alla intervenuta cassazione della pronuncia d’appello).