In tema di esecuzione forzata, ove il titolo esecutivo di formazione giudiziale sia stato oggetto di cassazione parziale, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta, ai sensi dell’ art. 393 c.p.c. , l’estinzione non solo di quest’ultimo ma dell’intero processo, con conseguente caducazione dello stesso titolo esecutivo giudiziale, ad eccezione di quelle statuizioni di esso già coperte dal giudicato, in quanto non impugnate o non cassate e comunque gli stessi principi di diritto espressi dalla Cassazione; ne deriva che è nullo sia il precetto intimato sulla base delle statuizioni direttamente formanti oggetto di cassazione parziale, che avrebbero dovuto essere sub iudice nel processo di rinvio, poi estinto, sia quello intimato sulla base delle statuizioni da esse dipendenti le quali, in forza dell’effetto espansivo interno di cui all’ art. 336, comma 1, c.p.c. , sono anch’esse travolte e caducate dalla cassazione parziale.