L’art. 15, comma 2, quarto periodo, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per come modificato dall’art. 7-bis, comma 1, d.-l. 17 maggio 2022 n. 50, conv., con mod., nella l. 15 luglio 2022 n. 91, fissa in tre anni, decorrenti dal rilascio del titolo abilitativo, il termine per l’inizio dei lavori per la costruzione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, soggetti al rilascio dell’autorizzazione unica prevista dall’art. 12, comma 3, d. lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.