Per ottenere l’indennizzo da mero ritardo nella conclusione del procedimento, che è previsto dal comma 2 dell’art. 2-bis della l. n. 241/1990, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2, comma 9-bis, della stessa legge, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento, ovvero, nel caso di procedimenti in cui intervengono più Amministrazioni, a presentare istanza all’Amministrazione procedente perché questa la trasmetta tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’Amministrazione responsabile del ritardo.