La mancanza di un danno paesistico-ambientale non coincide con tutte le ipotesi nelle quali si abbia un parere che attesti la compatibilità paesaggistica delle opere eseguite, essendo il parere della Soprintendenza […] presupposto indefettibile per lo stesso avvio del procedimento di accesso alla sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione. Ciò in continuità con l’orientamento secondo cui l’anzidetta sanzione: › non costituisce un’ipotesi di risarcimento del danno ambientale ma rappresenta una sanzione amministrativa applicabile sia nel caso di illeciti sostanziali sia nell’ipotesi di illeciti formali, quale è la violazione dell’obbligo di conseguire l’autorizzazione preventiva a fronte di un intervento compatibile con il contesto paesistico oggetto di protezione (Consiglio di Stato, sezione IV, n. 1205/2003); › si applica a prescindere dalla concreta produzione di un danno ambientale nonché in assenza di dolo o colpa e sinanche agli eredi, posto che «la sanzione, pur se di carattere pecuniario, partecipa della medesima natura di ricomposizione dell’ordine urbanistico della legalità violata e di soddisfazione del prevalente interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio» (Consiglio di Stato, sezione VII, n. 4946/2024); › assolve a una funzione di «deterrenza» derivante dall’effetto afflittivo, legato al criterio di quantificazione basato sul maggior importo tra danno e profitto, a fronte della quale il privato sarebbe titolare di un interesse legittimo, con la consequenziale applicazione della legge n. 241/1990 (Corte costituzionale, sentenza n. 75/2022).