Nel caso di superamento temporaneo e accidentale dei limiti di concentrazione di inquinanti in un impianto di depurazione, tale condotta non configura responsabilità penale a carico del gestore quando il superamento sia riconducibile a scarichi anomali provenienti da terzi, tempestivamente denunciati, e quando il gestore abbia adempiuto puntualmente agli obblighi di monitoraggio e controllo prescritti dagli enti competenti. Inoltre, l’assenza di danno concreto e attuale all’ambiente, accertata dalle autorità preposte, contribuisce a escludere la colpa per negligenza o imperizia, giustificando così l’assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.