La direttiva n. 92/2011/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale, nell’ambito di una procedura di valutazione dell’impatto ambientale di un progetto soggetto a tale direttiva, le autorità che possono essere interessate a tale progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente o in virtù delle loro competenze locali o regionali, sono consultate contemporaneamente al pubblico interessato, senza che quest’ultimo abbia poi il diritto di esprimere, all’autorità o alle autorità competenti ad autorizzare detto progetto, le sue osservazioni e i suoi pareri sui pareri espressi in tale contesto dalle autorità consultate.