Vanno respinte le questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni che, nel corso dell’anno 2020, avendo, ratione temporis, reiteratamente stabilito che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 l. n. 604 del 1966, non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti. L’esclusione dei dirigenti dal blocco dei licenziamenti individuali per motivi economici durante l’emergenza COVID-19 si basa sulla particolare autonomia di questa categoria e sulla coerenza con la disciplina ordinaria, configurandosi come una scelta legislativa proporzionata e giustificata rispetto all’equilibrio tra tutela occupazionale e libertà di iniziativa economica.