IN MATERIA DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA IL MEF STUDIA SPECIFICA MODIFICA FUNZIONALE ALLA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA’ DEI RICORSI AVVERSO GLI ESTRATTI DI RUOLO.

Nell’ambito della riforma della fase di merito della giustizia tributaria ed al fine di “stralciare” una mole parte importante di ricorsi, si studia una norma funzionale a consentire la statuizione di inammissibilità dei ricorsi avverso gli estratti di ruolo, quando vengono proposti in via preventiva, prima della notifica della cartella di pagamento.
Si tratterebbe di una “norma” in contrasto con i generali principi in materia di diritto di difesa avuto peraltro riguardo alla circostanza che la stessa Suprema Corte di Cassazione ritiene che l’elencazione degli atti impugnabili di cui all’art. 19 del Dlgs 546/1992 non sia tassativa e vada interpretata in modo estensivo.
Valga citare all’uopo interessante massima giurisprudenziale:
Il contribuente che abbia appreso della pretesa dell’ente impositore soltanto a seguito di consegna dell’estratto di ruolo da parte del Concessionario, stante l’omessa notifica della cartella presupposta, è certamente legittimato ad agire in giudizio per far valere tanto i vizi di formali quanto quelli di merito inerenti l’iscrizione a ruolo come pure l’eventuale estinzione medio tempore verificatasi ad esempio per intervenuto pagamento, sgravio o prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, purché però l’azione sia proposta entro i termini di decadenza ordinariamente previsti per tali vizi decorrenti dalla consegna dell’estratto di ruolo. Per contro, nel diverso caso di rituale notifica delle cartelle presupposte, ai fini della impugnabilità dell’estratto di ruolo successivamente consegnato al contribuente dal concessionario, occorre pur sempre verificare che l’azione sia sorretta da interesse ad agire ai sensi dell’ art. 100 c.p.c. , pena, in caso contrario, l’inammissibilità dell’opposizione per difetto di una condizione