Occorre senz’altro partire dalla regola espressa all’art. 2380 bis c.c. secondo cui, nelle società per azioni, la gestione dell’impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. L’attribuzione della gestione alla competenza esclusiva degli amministratori rappresenta un profilo qualificante il tipo della società per azioni e lo distingue, all’interno del genere delle società di capitali, dalla società a responsabilità limitata ove, in ultima analisi, l’esercizio delle funzioni gestorie compete ai soci che possono avocare ogni decisione (art. 2479 comma 1 c.c.). In altre parole, il modello di società azionaria implica, come naturale corollario, da un lato, la necessaria specializzazione della funzione di gestione e, soprattutto, che il suo esercizio si svolga in termini oggettivi e spersonalizzati e secondo moduli in cui si dia preminente attenzione alle esigenze di agilità ed efficienza decisionale. Prima della riforma del diritto societario, l’assemblea deliberava, tra l’altro, sugli oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall’atto costitutivo o sottoposti al suo esame dagli amministratori (art. 2364 comma 1, n. 4): ne derivava che una porzione (variabile) delle decisioni amministrative era suscettibile di attribuzione ai soci. Oggi, invece, avendo l’assemblea le specifiche competenze enumerate dal nuovo art. 2364 c.c., si è giunti ad una tendenziale soppressione dell’area di ingerenza dell’assemblea nella materia gestoria, con la conseguenza che la competenza degli amministratori in materia di gestione societaria diviene esclusiva e generale. Una volta nominati dall’assemblea, gli amministratori (che non possono essere più considerati mandatari) sono investiti di ampi poteri decisionali costituenti poteri propri e non derivati dall’assemblea, esercitabili in posizione di piena autonomia rispetto all’assemblea stessa. In questa prospettiva, si è giunti correttamente ad affermare che i patti parasociali sono invalidi qualora – tentando di influire sull’attività degli amministratori vincolandoli alle decisioni assunte all’interno del patto – contrastino con la norma inderogabile dell’art. 2380 bis c.c. che attribuisce esclusivamente agli amministratori la gestione dell’impresa sociale.
Essi possono far valere tale libertà nei confronti di una eventuale indebita pressione del socio di controllo sino al punto da invocare un eventuale difetto di giusta causa per la revoca (nell’ipotesi estrema in cui la indebita pressione del socio si concretizzi nella minaccia e nella deliberazione di revoca dell’amministratore).