IL TRIBUNALE CI DA, ANCORA UNA VOLTA RAGIONE, IN MATERIA DI FIDEIUSSIONE ANNULLANDO IL DECRETO INGIUNTIVO ED ENUNCIANDO I SEGUENTI PRINCIPI

- Sicché, alla stregua di tali principi - da cui questo Giudice non ha, evidentemente, ragione di discostarsi - deve qualificarsi come “consumatore” il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia, però, stipulato il negozio di garanzia che interessa per finalità estranee a tale attività, nel

COMPETENZA ESCLUSIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI SPA IN MATERIA SOCIETARIA E CONSEGUENTE NULLITA’ DI PATTI PARASOCIALI IN CONTRASTO CON TALE PRINCIPIO.

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