IL TRIBUNALE CI DA, ANCORA UNA VOLTA RAGIONE, IN MATERIA DI FIDEIUSSIONE ANNULLANDO IL DECRETO INGIUNTIVO ED ENUNCIANDO I SEGUENTI PRINCIPI

- Sicché, alla stregua di tali principi - da cui questo Giudice non ha, evidentemente, ragione di discostarsi - deve qualificarsi come “consumatore” il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), abbia, però, stipulato il negozio di garanzia che interessa per finalità estranee a tale attività, nel

ANCHE OGGI UNA VITTORIA! IL TRIBUNALE PRENDE ATTO DELLA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ACCOGLIENDO L’ECCEZIONE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DA NOI SOLLEVATA NELL’AMBITO DI UN GIUDIZIO COINVOLGENTE UN CONSORZIO PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE E ALCUNI SOGGETTI PUBBLICI.

Con ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 16.12.2022 Il Giudice incaricato ha così disposto:"... sciolta la riserva assunta a verbale d’udienza del 15-11-2022; rilevato che nelle more del suddetto processo civile è intervenuta l’Ordinanza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 21768/2021 che ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo innanzi al

ANCORA UNA VITTORIA DELLO STUDIO!!! REVOCA DELLA FIDEIUSSIONE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1957 C.C.

Il Giudice con sentenza n. 2263/2022  depositata in data 12.12.2022 ha così testualmente statuito:" Pertanto, deve considerare rilevante, ai fini della questione della nullità delle clausole contenute nel negozio di fideiussione, la circostanza dell’avvenuta riproduzione nell’ambito dello stesso delle medesime clausole contenute nel modello di condizioni generali di fideiussione per operazioni bancarie predisposto e diffuso

PRESUNZIONE DI INNOCENZA DINANZI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA.

Corte europea diritti dell'uomo , sez. III , 28/06/2022 , n. 20762 Integra una violazione dell'equità processuale, sotto il profilo del diritto di difesa e della presunzione di innocenza ai sensi degli artt. 3 e 6, §§ 1-3, Cedu , la condanna per il reato di resistenza e aggressione a pubblico ufficiale che sia basata

VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA ALLA LUCE DELLA TEORIA DELLE APPARENZE

Sulla base della cosiddetta «teoria delle apparenze», applicata al principio della parità delle armi a partire dalla sentenza Kress c. Francia (sentenza Kress c. Francia del 7 giugno 2001, ricorso n. 39594/98),  la Corte eur. D.U. ha dichiarato che anche uno squilibrio oggettivo e astratto può essere sufficiente per constatare una violazione di detto principio

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