La sussistenza dei presupposti per ricorrere alla, pur eccezionale, procedura negoziata senza bando, e il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta dello strumento più idoneo a garantire la continuità del servizio, nei limiti della sua sindacabilità in sede giurisdizionale, vanno valutati caso per caso (nel caso di specie, si è ritenuto che l’affidamento per dodici mesi — ossia nelle more delle gare da svolgere per l’affidamento a regime — alla concessionaria ufficiale del marchio cui appartengono gran parte dei mezzi d’opera di AMA appare esercizio non irragionevole della discrezionalità. Tale è stata ritenuta logica conseguenza dell’impossibilità di sospendere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella città di Roma e dell’esigenza di affidarlo ad operatore dotato — almeno secondo una valutazione ex ante, unica possibile al momento dell’affidamento — di sufficiente qualificazione) .