Deve essere annullata la confisca per lottizzazione abusiva, disposta dal giudice malgrado la prescrizione maturata in primo grado e il conseguente proscioglimento dell’imputato. Risulta infatti esclusa la possibilità di proseguire il giudizio per verificare la consistenza degli elementi che giustificherebbero l’applicazione della misura. E’ stato accolto il ricorso contro la sentenza, con la quale la Corte d’Appello dava il via libera alla confisca dei beni sequestrati agli imputati, pur in presenza di un verdetto del Tribunale che dichiarava prescritti i reati contestati: abuso d’ufficio, falso e truffa, oltre alla lottizzazione abusiva. Secondo il giudice territoriale la misura era giustificata perché, nel corso dell’istruttoria svolta per accertare gli altri reati, era stata verificata anche l’imputazione relativa alla lottizzazione. Un assunto che la Suprema corte smonta, ricordando che la confisca (articolo 44, comma 2, Dpr n. 380/2001) può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato, ma solo se la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata accertata nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Fermo restando che, una volta intervenuta la prescrizione, il giudizio non può proseguire al solo fine di compiere il predetto accertamento.