Le clausole che collegano al mancato rinnovo del patto parasociale l’avvio della procedura antistallo – attraverso l’attribuzione ad una delle parti della facoltà di determinare il prezzo ed all’altra dell’alternativa tra l’acquisto e la vendita della partecipazione – non sono a priori invalide in quanto non appaiono dirette a condizionare la volontà dei paciscenti allo scopo di cristallizzare gli equilibri (proprietari e di governo) riflessi dal patto. Al contrario, esse sono finalizzate ad una risistemazione di tali equilibri proprio per il caso in cui il vincolo parasociale venga a cessare per effetto del mancato rinnovo e così a scongiurare lo scioglimento della società.
Ciò posto, salva, come più volte evidenziato, la prova che la clausola antistallo assuma programmaticamente ed a priori una finalità sanzionatoria con l’indicazione di prezzo punitivo , le clausole in parola appaiono volte a disciplinare ex ante la ridefinizione degli assetti proprietari e di governo per il caso in cui il rapporto parasociale cessi di esistere. Il che, del resto, è pienamente conforme alla funzione di pianificazione assunta dal patto parasociale. In altre parole, qui, il meccanismo ideato dalle parti, entrambe titolari di una partecipazione significativa e interessate ad influire sulla gestione della società, non ha la finalità di cristallizzare il patto oltre i limiti consentiti dalla legge, ma di evitare il rischio di uno stallo decisionale tra i due soci nel caso di scioglimento del patto di sindacato.
Peraltro, il fatto che simili clausole non debbano considerarsi di per sé illecite per contrasto con la normativa in vigore non equivale a escludere che tali clausole possano in concreto rivelarsi illecite in quanto contrarie a (o quantomeno elusive di) norme o principi inderogabili, come avviene quando la clausola implica necessariamente la fissazione di un prezzo della partecipazione punitivo e, quindi, per definizione, iniquo .
Ciò che contrasta con la disciplina imperativa in materia di patti parasociali non è tanto la clausola di opzione astrattamente considerata, quanto le concrete condizioni di esercizio che essa prevede: tali condizioni, invero, portano a ritenere che le parti abbiano inteso utilizzare un mezzo di per sé lecito (ossia la clausola antistallo) per raggiungere uno scopo illecito (ossia il perpetuarsi del vincolo parasociale oltre i limiti consentiti). Ma tale ipotesi può essere scongiurata attraverso la bilateralità dell’operazione.
Una cosa è considerare come autonoma situazione di stallo il fatto che il patto parasociale non sia stato rinnovato e consentire pertanto alle parti della joint venture paritetica di porvi rimedio; tutt’altra cosa è sanzionare chi non intenda rinnovare un patto parasociale con un riscatto forzoso