Il Tribunale di Roma con ordinanza depositata in data 22.12.2022, superando un indirizzo rigidamente formalistico ed in contrasto con i generali principi a base del diritto di difesa come enucleati dagli artt. 24 e 111 Cost, nonchè dall’art. 6 Convenzione Diritti dell’Uomo e dall’art. 47 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea, ha sospeso il pignoramento sulla base della circostanza della mancata prova della notifica del pignoramento ai sensi dell’art. 140 c.p.c.
Il Giudice da atto che l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha omesso di provare il deposito della raccomandata informativa di cui alla norma sopra menzionata.
Pregevole peraltro il superamento di quell’indirizzo per cui la proposizione dell’opposizione al pignoramento sanerebbe eventuali vizi immanenti alla sua notifica, in conformità ad un indirizzo interpretativo più garantista e funzionale a tutelare il principio del giusto processo.
Così testualmente motiva il Giudice:
“L’istanza di sospensione è suscettibile di accoglimento. Deve osservarsi, sotto un primo profilo, come non risulti pienamente provata la notifica del pignoramento all’esecutata, avendo prodotto parte opposta documentazione dalla quale emerge la notifica dell ’atto ai sensi dell’art. 140 c.p.c., per temporanea assenza della destinataria, ma mancando in atti riscontro dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata recante comunicazione di avvenuto deposito. Nessun dubbio, a riguardo, pur nel silenzio della norma, che l’atto di pignoramento esattoriale debba essere notificato, oltre che al terzo pignorato, anche al debitore esecutato (Cass. n. 2857/2015)”.