Il tema della legittimazione processuale del fallito ha interessato a lungo la dottrina e la giurisprudenza sia di merito sia di Legittimità al fine di verificare le condizioni per impugnare gli atti tributari.
È noto che con la liquidazione giudiziale la società non viene meno, benché i suoi organi perdano la legittimazione sostanziale e processuale, che viene assunta dalla curatela. In tali circostanze, gli atti tributari sono immediatamente opponibili alla liquidazione giudiziale, con la particolarità che quelli successivi all’apertura della procedura concorsuale devono indicare quale destinataria l’impresa insolvente e quale legale rappresentante della stessa il curatore.
In tali casi, l’accertamento tributario, se inerente a crediti per tributi i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale dell’imprenditore o nel periodo d’imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al curatore – in ragione della partecipazione di detti crediti al concorso o, comunque, della loro idoneità ad incidere sulla gestione dei beni e delle attività acquisiti alla liquidazione giudiziale – ma anche al contribuente.